Descrizione
IL SINDACO
VISTO l'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto “Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000.”
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: “Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico- ricreativa”;
VISTA la Legge n. 296/2006 di modifica della Legge 494/1993 relativamente alla gestione delle aree di demanio marittimo lacuale e fluviale;
VISTA la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;
RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio lacuale con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;
VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;
CONSIDERATO CHE
- con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l’organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- in particolare, l’art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo, lacuale e fluviale con finalità turistiche e ricreative;
RICHIAMATO il Regolamento regionale 3 gennaio 2022 n. 1;
ORDINA
La stagione balneare è compresa tra il 01 Maggio e il 30 Settembre 2025.
Durante la stagione balneare - le cui attività devono iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare almeno il 15 Settembre – così come previsto dalla normativa vigente in materia, il servizio di salvataggio dovrà essere sempre garantito.
NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA
E INCOLUMITÀ PUBBLICA
VISTA la non presenza del servizio di salvataggio per la stagione estiva corrente, la pedana del pontile galleggiante, ormeggiata in località spiaggetta, non potrà essere fruita.
DI ISSARE la bandiera rossa indicante: BALNEAZIONE NON SICURA;
DI INSTALLARE cartellonistica riportante la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n° 12 del 31 luglio 2023, con la quale è stato istituito il divieto di conduzione di cani sulla piattaforma galleggiante posta sulla sponda lacuale denominata Spiaggetta;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI DISPONE:
IL DIVIETO:
Ø TUFFARSI DALLA PEDANA GALLEGGIANTE PRESENTE IN LOCALITÀ SPIAGGETTA;
Ø INTRODURRE SULLA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE SDRAIE, LETTINI E SIMILARI;
Ø PESCARE E POSIZIONARE LE CANNE DA PESCA SULLA PIATTAFORMA;
Ø DIVIETO DI CONDUZIONE DI CANI SULLA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE POSTA SULLA SPONDA LACUALE DENOMINATA SPIAGGETTA.
La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Colle di Tora.
È FATTO OBBLIGO a tutti di osservare la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
I CONTRAVVENTORI alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nonché ai sensi dell’art. 7 bis del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul portale internet istituzionale dell'Ente.
La trasmissione della presente ordinanza sindacale all’Ufficio Tecnico Comunale per opportuna conoscenza e tutti gli eventuali provvedimento di competenza.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
AVVERSO
la presente ordinanza può essere opposto ricorso al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
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IL SINDACO |
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Loreti Otello |
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Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2025, 10:53