Descrizione
IL SINDACO
PREMESSO CHE in data 26/09/2026 in località “Spiaggetta” sul Lago del Turano, è prevista la manifestazione promozionale dedicata al Dragon Boat;
CONSIDERATO CHE
- In relazione allo svolgimento della manifestazione, si rende necessario adottare specifiche misure temporanee volte a garantire condizioni di sicurezza per le persone, prevenire situazioni di sovraffollamento e consentire il regolare svolgimento delle attività programmate;
- la contemporanea presenza di pubblico, operatori, mezzi e strutture connesse allo svolgimento della manifestazione rende opportuno, in via temporanea e limitatamente alla giornata del 26 settembre 2026 interdire l'accesso e l'utilizzo dei pontili galleggianti ubicati in località “Spiaggetta”;
- tale misura si rende necessaria al fine di evitare l'accesso indiscriminato alle strutture durante lo svolgimento dell'evento e di prevenire situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'eccessiva concentrazione di persone sui pontili;
- l'interdizione è limitata esclusivamente al periodo temporale necessario allo svolgimento della manifestazione e, pertanto, non incide sulla normale fruizione dei pontili al di fuori della giornata interessata;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo per il compimento delle funzioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di competenze del Sindaco per la disciplina degli orari e delle modalità di utilizzo delle aree pubbliche in occasione di manifestazioni ed eventi;
VISTO l’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTI i regolamenti comunali vigenti e le disposizioni normative in materia di sicurezza, tutela dell'incolumità pubblica e gestione degli spazi e delle strutture di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale;
ORDINA
1. Per l’intera giornata di sabato 26 settembre 2026 a partire dalle ore 09.00 alle ore 13.00 è disposta l’interdizione dell’accesso e dell’utilizzo dei pontili galleggianti siti in località “Spiaggetta” – Lago del Turano, nel territorio del Comune di Colle di Tora, nei confronti di chiunque non sia espressamente autorizzato ai sensi della presente ordinanza.
2. Sono autorizzati all’accesso e all’utilizzo dei pontili galleggianti, per lo svolgimento delle rispettive attività e nelle relative fasce orarie, esclusivamente i seguenti soggetti:
- i rappresentanti, i tecnici e i volontari dell’Associazione Dragon Boat Colle di Tora, quali organizzatori e responsabili degli aspetti tecnici e della sicurezza in acqua della regata;
3. È fatto divieto a chiunque altro di accedere, sostare, ormeggiare natanti o comunque utilizzare, a qualsiasi titolo, i pontili galleggianti interessati dalla manifestazione, per l’intera durata dell’interdizione di cui al punto 1.
4. Gli organizzatori sono tenuti ad apporre idonea segnaletica e, ove necessario, transenne o altre delimitazioni fisiche lungo gli accessi ai pontili, nonché a garantire un adeguato presidio di vigilanza affinché il divieto disposto con la presente ordinanza sia effettivamente rispettato per l’intera durata della manifestazione.
5.Di stabilire che l'interdizione di cui alla presente ordinanza non si applica agli interventi di soccorso, emergenza, sicurezza e pubblica incolumità, né alle attività istituzionali degli organi e degli enti preposti alla vigilanza e al controllo;
DISPONE
- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea a garantire la massima conoscibilità del provvedimento;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, a:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rieti;
- Comando Stazione Carabinieri di Castel di Tora;
- ogni altra Autorità o soggetto istituzionale interessato, per gli adempimenti di competenza.
AVVERTE
Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato o altra violazione prevista dalla normativa vigente, chiunque non osservi le disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge, con particolare riferimento alle disposizioni applicabili in materia di ordinanze comunali e di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
Gli organi di Polizia e gli altri soggetti competenti sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione di Roma, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
La presente ordinanza ha efficacia esclusivamente per il periodo e nell'area indicati nel dispositivo, fatti salvi gli eventuali provvedimenti successivi adottati dalle competenti Autorità.
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Ultimo aggiornamento: 21 settembre 2026, 13:13